Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ......... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
  1. A   decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  le  graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  e  successive  modificazioni, di seguito denominato:
«testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge
3 luglio  2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto  2001,  n.  333,  in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
((   1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti
nelle  graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico
avviene  su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine
fissato  per  l'aggiornamento  della graduatoria con apposito decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. La
mancata  presentazione  della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria   per   gli   anni   scolastici   successivi.  A  domanda
dell'interessato,  da  presentarsi  entro  il  medesimo  termine,  e'
consentito  il  reinserimento  nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione.
  2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. ))
  3.  L'abilitazione  conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo
ai  fini  dell'inserimento  nell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
((     3-bis.   Costituisce   altresi'  titolo  di  accesso  ai  fini
dell'inserimento  nelle  graduatorie  di  cui  al  comma 1 il diploma
accademico  di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508,   e   successivi  provvedimenti  applicativi,  rilasciato  dalle
accademie  di  belle  arti,  a  conclusione  di  corsi  di  indirizzo
didattico    disciplinati    da   apposito   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e a seguito di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante. ))
((     4.   A   decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006,  ))  gli
aggiornamenti  e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la
graduatoria  base  e  per  tutti  gli  scaglioni, sono effettuati con
cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio
2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001,  n.  333,  le  parole:  «da effettuare con periodicita' annuale
entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno»  sono  soppresse con effetto
dall'anno  scolastico  2005-2006.  (( Per l'anno scolastico 2004-2005
gli  aggiornamenti  e  le  integrazioni  delle  graduatorie di cui al
presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
  4-bis.  In  sede  di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie  permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
inseriti  i  docenti  in possesso del diploma abilitante di didattica
della  musica,  purche' in possesso di un diploma di conservatorio in
uno  strumento  e  che  abbiano  prestato,  entro  l'anno  scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 401 del testo unico
          delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
          istruzione  relative  alle  scuole  di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          sostituito  dall'art.  1 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative  ai concorsi per soli titoli del personale docente
          della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
          i  licei  artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
          in  graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
          in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3. (comma abrogato).
              4.  La  collocazioe  nella  graduatoria  permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli 43  e  44  della legge
          20 maggio 1982, n. 270.
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative».
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b)
          del  decreto-legge  3 luglio  2001, n. 255, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:
              «Art.  1  (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le
          disposizioni  contenute  nell'art.  2,  commi  1 e 2, della
          legge  3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che
          nelle  operazioni  di  prima integrazione delle graduatorie
          permanenti  previste  dall'art.  401  del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in materia di istruzione, di cui
          al   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  come
          sostituito  dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno
          titolo  all'inserimento,  oltre  ai docenti che chiedono il
          trasferimento  dalla  corrispondente  graduatoria  di altra
          provincia,  le sottoelencate categorie di personale docente
          ed  educativo,  in  coda  alle  graduatorie  medesime e nel
          seguente ordine di priorita':
                a) (omissis);
                b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le
          prove  di  un precedente concorso per titoli ed esami anche
          ai  soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe
          di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data
          di  entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999,
          in  una  graduatoria  per l'assunzione del personale non di
          ruolo.  Si  prescinde  da  quest'ultimo  requisito  per  il
          personale  che  abbia  superato le prove del corrispondente
          concorso  per titoli ed esami conclusosi successivamente al
          31 marzo  1995.  In  tale  scaglione  sono compresi anche i
          docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge n.
          124 del 1999».
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n.  508 reca: «Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1, del
          decreto-legge   3 luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20 agosto  2001, n. 333, come
          modificato dalla legge qui pubblicato.
              «1.   A   decorrere   dall'anno  scolastico  2002-2003,
          l'integrazione  della  graduatoria, avviene inserendo nello
          scaglione  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera b), gli
          idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami
          e  i  possessori  dei  diplomi  rilasciati  dalle scuole di
          specializzazione all'insegnamento secondario».